Personalità (diritti della) - riservatezza - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11140 del 30/05/2016
Garante per la protezione dei dati personali - Provvedimento emesso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e della RAI - Richiesta di interrompere la raccolta e il trattamento dei dati personali degli acquirenti di apparecchi radiotelevisivi - Legittimità - Fondamento.
Il provvedimento con il quale il Garante per la protezione dei dati personali segnala all'Agenzia delle Entrate ed alla RAI, rispettivamente nella qualità di titolare e di responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 1 della l. n. 675 del 1996 (applicabile "ratione temporis"), la necessità di interrompere la raccolta, dai rivenditori di apparecchi radiotelevisivi, dei dati personali degli acquirenti al fine di ottenere nuovi abbonamenti e di astenersi dal loro ulteriore trattamento, deve ritenersi legittimo, avendo assunto la veste tipica del provvedimento di carattere persuasivo di cui all'art. 31, comma 1, lett. c), della menzionata legge. Né, venuto meno l'obbligo legale di segnalazione degli acquirenti di apparecchi televisivi da parte dei rivenditori (art. 6, commi 1 e 2, del d.l. n. 357 del 1994, conv., con modif., nella l. n. 489 del 1994), la legittimità della raccolta e del trattamento dei dati personali di clienti ed acquirenti può essere giustificata dalle convenzioni stipulate tra l'Agenzia delle Entrate e la RAI, anche se trasfuse in appositi decreti ministeriali, mancando un atto idoneo ad integrarne il fondamento normativo in presenza di una riserva relativa di legge.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11140 del 30/05/2016