Civile - domanda giudiziale - citazione - termini di comparizione - data - errata – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13691 del 22/06/2011
Mancanza o incompletezza dell'indicazione dell'udienza di comparizione - Nullità della citazione - Limiti - Possibilità per il destinatario di individuare la data effettiva con l'uso della diligenza e buon senso - Conseguenza - Validità della citazione - Fattispecie.
La nullità della citazione per omessa indicazione dell'udienza di comparizione davanti al giudice adito si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o, per la sua incompletezza, risulti tanto incerta da non rendere possibile al destinatario dell'atto individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare, con la conseguenza che, ove non ricorra propriamente questa eventualità, la citazione deve essere considerata valida. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in riferimento ad una citazione in appello notificata il 12 aprile 2001 e recante come data di prima comparizione quella del 23 novembre 2000 - aveva escluso la nullità dell'atto, essendo evidente trattarsi di un errore di copiatura che avrebbe dovuto indurre i destinatari, con l'uso dell'ordinaria diligenza, ad individuare la data corretta in quella del 23 novembre 2001).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13691 del 22/06/2011