Civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17771 del 05/09/2005
Indicazione delle parti e della loro residenza, domicilio o dimora - in genere (persona fisica, persona giuridica, associazione non riconosciuta, comitato) - Organo della persona giuridica convenuta avente la rappresentanza in giudizio dell'ente - Erronea indicazione nell'atto introduttivo del giudizio - Conseguenze - Nullità - Limiti - Fattispecie.
La erronea indicazione dell'organo della persona giuridica convenuta che ne ha la rappresentanza in giudizio determina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio solo quando si traduca in incertezza assoluta sull'identificazione dell'ente convenuto, secondo l'apprezzamento del giudice di merito, che è incensurabile in cassazione se correttamente motivato (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'invalidità della procura che risultava conferita al difensore con le sottoscrizioni autenticate dei due legali rappresentanti nominati liquidatori della società con poteri a firma congiunta, come attestato dalla esibita visura camerale della Camera di Commercio, mentre nell'intestazione l'atto di appello risultava proposto da una società per azioni avente la medesima denominazione e rappresentata da un amministratore delegato).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17771 del 05/09/2005