Mutuo - estinzione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3656 del 14/02/2013
Mutuo fondiario disciplinato dal d.P.R. n. 7 del 1976 - Inadempimento del mutuatario - Notificazione di precetto per il pagamento del debito - Effetti - Manifestazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva prevista dall'art. 15, d.P.R. n. 7 del 1976 - Accertamento spettante al giudice di merito - Mera intimazione di pagamento del credito scaduto - Conseguenze - Scioglimento del contratto - Esclusione - Obbligo di corrispondere le rate maggiorate degli interessi ex art. 14, d.P.R. n. 7 del 1976 - Sussistenza.
In materia di mutuo fondiario disciplinato, "ratione temporis", dal d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7, spetta al giudice di merito accertare se, mediante la notificazione di atto di precetto al mutuatario inadempiente, la banca abbia manifestato la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dell'art. 15 del citato d.P.R. n. 7 del 1976, dichiarando espressamente di voler risolvere il contratto di mutuo, ovvero, per fatti concludenti, intimando l'immediato pagamento di ogni residua somma ad essa spettante. Ne consegue che, ove il precetto intimi soltanto il pagamento della parte di credito scaduta alla data della sua notificazione, senza che la banca manifesti la volontà di valersi della clausola risolutiva, il vincolo nascente dal contratto di mutuo persiste e il debitore potrà beneficiare della rateizzazione operata dall'originario piano di ammortamento, dovendo, tuttavia, corrispondere l'intero importo della rata stabilita secondo tale piano, maggiorata dal giorno della scadenza degli interessi dovuti ai sensi dell'art. 14 dello stesso d.P.R. n. 7 del 1976.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3656 del 14/02/2013