Declinatoria di competenza da parte del giudice - Riassunzione davanti ad altro giudice - Nuova declinatoria di competenza - Regolamento di competenza ex art. 45 cod. proc. civ. da parte del giudice - Mancata richiesta - Denunzia del conflitto negativo di competenza - Facoltà della parte - Sussistenza.Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5713 del 07/03/2013
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5713 del 07/03/2013
Quando il giudice dinanzi al quale la causa è stata riassunta a seguito della dichiarazione di incompetenza di quello precedentemente adito abbia a sua volta declinato la propria competenza senza richiedere d'ufficio il regolamento di competenza, a norma dell'art. 45 cod. proc. civ., spetta alla parte la facoltà di provvedervi, denunziando il verificatosi conflitto negativo di competenza.
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
5713
2013