Rimessione sul ruolo per consentire nuova produzione - Obbligo del giudice - Insussistenza - Omesso esame della corrispondente istanza dell'interessato - Irrilevanza.
Nessun obbligo sussiste per il giudice, dopo il passaggio della causa in decisione, di rimetterla sul ruolo onde permettere una nuova produzione, nè lo stesso è tenuto ad esaminare eventuali sollecitazioni al riguardo dell'interessato, non essendo consentito alle parti di rivolgere istanze dopo l'indicato momento.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13163 del 27/05/2013