Adempimenti prescritti dall'art. 269, secondo comma, cod. proc. civ. - Espletamento di entrambi - Necessità - Mancata formulazione dell'istanza di spostamento della prima udienza - Decadenza - Sussistenza.
In base al disposto dell'art. 269, secondo comma, cod. proc. civ., il convenuto che intenda chiamare in giudizio un terzo ha l'onere di inserire nella comparsa di risposta sia la formulazione della chiamata che l'istanza di spostamento della prima udienza, sicché incorre nella decadenza prevista dalla medesima di disposizione anche quando provveda solo al primo di tali adempimenti, ma non al secondo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 10579 del 07/05/2013