Mera trascrizione della sentenza impugnata priva dello svolgimento del processo - Assenza della narrazione del fatto - Inammissibilità del ricorso.
Il disposto dall'art. 366, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi osservato tramite la mera riproduzione della sentenza impugnata, allorché quest'ultima non contenga la descrizione dello svolgimento del processo, né una chiara esposizione del fatto sostanziale e processuale.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 21137 del 16/09/2013