Pensioni - civili e militari (dipendenti pubblici) - enti vari – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6768 del 07/04/2016
Retribuzione utile ai fini del calcolo delle prestazioni erogate dal fondo INPS di previdenza integrativa - Nozione - Differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori - Esclusione - Ragioni.
In tema di previdenza integrativa aziendale, l'art. 5 del regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale impiegatizio dell'INPS considera come retribuzione utile ai fini del calcolo delle prestazioni erogate dal fondo INPS di previdenza integrativa unicamente lo stipendio lordo, eventuali assegni personali ed altre competenze a carattere fisso e continuativo e non comprende, invece, tutte le indennità ed i compensi corrisposti a titolo di trattamento accessorio, quali le differenze retributive per mansioni superiori, che non sono emolumenti dipendenti dalla qualifica di appartenenza ed dall'anzianità ma costituiscono voci retributive collegate all'effettività ed alla durata della prestazione di fatto, priva di effetti, per il rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, ai fini dell'inquadramento del lavoratore nella superiore qualifica.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6768 del 07/04/2016