Contratti di borsa - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9892 del 13/05/2016
Intermediazione mobiliare - Violazione degli obblighi di comportamento del promotore finanziario - Concorso di colpa dell'investitore - Configurabilità - Condizioni e limiti - Violazione dell'obbligo di diligenza.
In tema di intermediazione mobiliare, la violazione, da parte del promotore finanziario, degli obblighi di comportamento che la legge pone a suo carico non esclude la configurabilità di un concorso di colpa dell'investitore, qualora questi tenga un contegno significativamente anomalo ovvero, sebbene a conoscenza del complesso "iter" funzionale alla sottoscrizione dei programmi di investimento, ometta di adottare comportamenti osservanti delle regole dell'ordinaria diligenza od avalli condotte del promotore devianti rispetto alle ordinarie regole del rapporto professionale con il cliente ed alle modalità di affidamento dei capitali da investire, così concorrendo al verificarsi dell'evento dannoso per inosservanza dei più elementari canoni di prudenza ed oneri di cooperazione nel compimento dell'attività di investimento.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9892 del 13/05/2016
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