Domanda di ricongiungimento nell'AGO - Titolarità contributiva di due gestioni pensionistiche differenti - Necessità - Fattispecie.
In materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 29 del 1979, ai fini della pensione di anzianità, è necessario che il lavoratore sia titolare di contribuzione in almeno due gestioni pensionistiche differenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello, che aveva escluso la ricongiunzione nell'AGO, in quanto il lavoratore ne aveva già in precedenza fruito con riferimento ai contributi ivi versati, destinandoli al Fondo Speciale Esattoriali, non residuandogli quindi alcuna utile contribuzione nel regime generale).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8726 del 03/05/2016