Ricorso per cassazione - Sospensione dei termini processuali per il periodo feriale - Ricorso in cassazione - Onere di allegazione nel ricorso - Fondamento - Allegazione in sede di memorie ovvero ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ. - Inammissibilità.
Nel ricorso per cassazione la parte è tenuta ad allegare la situazione che determini la soggezione del suo diritto di impugnazione alla sospensione dei termini per il periodo feriale trattandosi di questione che inerisce al requisito dell'esposizione sommaria del fatto di cui all'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., dovendosi conseguentemente escludere l'ammissibilità di una allegazione successiva con le memorie di cui artt. 378 e 380 bis cod. proc. civ., ovvero ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., norma quest'ultima che consente la produzione di documenti rilevanti per dimostrare la situazione allegata nel ricorso e non l'ingresso di nuove allegazioni.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6188 del 18/03/2014