Non coincidenza tra il collegio che ha disposto la rimessione della causa sul ruolo e quello che ha deciso la causa - Nullità della sentenza - Esclusione.
La composizione dei collegi giudicanti è disposta dal Presidente dell'ufficio giudiziario, secondo le esigenze dell'ufficio stesso, e la circostanza che il collegio cui venga rimessa la causa per la decisione sia composto in modo diverso da quello che, in precedente occasione, aveva preso in decisione la causa rimettendola sul ruolo per adempimenti istruttori, non importa alcuna nullità della sentenza emessa, perché non vi è alcun vizio di costituzione del giudice.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23423 del 04/11/2014