Civile - udienza - prima udienza – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23162 del 31/10/2014
Decisione della causa nel merito da parte del giudice di primo grado, prima che le parti abbiano definito il "thema decidendum" e il "thema probandum" - Deduzione della nullità come motivo d'appello - Necessità - Onere di specificazione, da parte dell'appellante, del "thema decidendum" e delle prove da assumere - Sussistenza - Compito del giudice d'appello - Rimessione in termini - Necessità.
Qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa nel merito prima ancora che le parti avessero definito il "thema decidendum" e il "thema probandum", l'appellante che faccia valere tale nullità - una volta escluso che la medesima comporti la rimessione della causa al primo giudice - non può limitarsi a dedurre tale violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il "thema decidendum" sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all'art. 183, quinto comma, cod. proc. civ., e quali prove sarebbero state dedotte, poiché in questo caso il giudice d'appello è tenuto soltanto a rimettere le parti in termini per l'esercizio delle attività istruttorie non potute svolgere in primo grado.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23162 del 31/10/2014