Civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - nullità - sanatoria – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.896 del 17/01/2014
Nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione dei fatti costitutivi della pretesa - Onere del ricorrente di richiedere la fissazione di un termine per la sanatoria - Inosservanza - Conseguenze in grado di appello.
In applicazione dell'art. 164, quinto comma, cod. proc. civ., estensibile anche al rito del lavoro, se il giudice di primo grado, stante la costituzione del convenuto, omette di fissare un termine per l'integrazione dell'atto introduttivo del giudizio, nullo per mancata o insufficiente determinazione dell'oggetto della domanda o per analogo vizio concernente l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la pretesa si fonda, nonostante l'eccezione in tal senso sollevata dal convenuto, diventa onere del ricorrente invocare dal giudice la fissazione del termine per sanare la nullità. Ove ciò non faccia, e la nullità venga dedotta come motivo d'appello, il giudice del gravame non dovrà fissare alcun termine per la rinnovazione dell'atto nullo, ma dovrà definire il processo con una pronuncia in rito che accerti il vizio del ricorso introduttivo.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.896 del 17/01/2014