Preclusione ex art. 268 cod. proc. civ. - Udienza collegiale originariamente fissata dal giudice istruttore - Causa successivamente assegnata al g.o.a. - Fissazione di una nuova udienza - Intervento - Ammissibilità.
La preclusione stabilita dall'art. 268, primo comma, cod. proc. civ., che non consente l'intervento del terzo dopo la rimessione della causa al collegio, opera, qualora la causa sia stata assegnata alla sezione stralcio secondo il disposto della legge 22 luglio 1997, n. 276, rispetto all'udienza fissata dal g.o.a. e non a quella già fissata dal giudice istruttore, in quanto l'assegnazione della causa al giudice onorario ne ripropone necessariamente la trattazione nelle sue successive fasi che assorbono, reiterandole, quelle già svolte, si che rispetto ad esse va condotto lo scrutinio su eventuali preclusioni di legge.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18563 del 09/09/2011