Litisconsorte necessario - Mancata integrazione del contraddittorio - Cassazione con rinvio della causa al giudice di prime cure ex art. 383, terzo comma, cod. proc. civ. - Procedura camerale - Ammissibilità.
Nel giudizio di cassazione, è ammissibile la pronuncia in camera di consiglio anche ove si imponga la necessità di annullamento con rinvio al primo giudice per pretermissione originaria di un litisconsorte necessario, ai sensi dell'art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., ancorché si tratti di ipotesi non prevista testualmente dall'art. 375 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1316 del 30/01/2012