Giudice di pace - Sede centrale e sezioni distaccate - Questione di competenza - Esclusione - Fondamento.
Ai rapporti tra sede principale e sede distaccata dell'ufficio del giudice di pace è applicabile l'art. 83-ter disp. att. cod. proc. civ. - posto che, secondo l'art. 311 cod. proc. civ., il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto quanto non appositamente regolato, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili. Ne consegue che anche con riferimento a tale organo giudiziario, i rapporti tra sede principale e distaccata non sono mai riconducibili a questioni di competenza, ma soltanto alla regola di distribuzione degli affari, interna allo stesso ufficio, il cui regime è fissato da detta norma.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1603 del 03/02/2012