Declaratoria di cessazione della materia del contendere - Onere di specifica impugnazione della parte interessata alla pronuncia su un accessorio della domanda - Sussistenza - Denuncia di omessa pronuncia sull'accessorio - Sufficienza - Esclusione.
Qualora il giudice di primo grado abbia dichiarato cessata la materia del contendere sull'oggetto principale della domanda (nella specie, differenze a saldo dell'indennità di disoccupazione agricola), è onere della parte, che abbia interesse alla pronuncia su un accessorio (nella specie, il riconoscimento degli interessi anatocistici), impugnare specificamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non essendo sufficiente che essa denunci l'omissione di pronuncia sull'accessorio medesimo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6304 del 20/04/2012