Civile - riunione e separazione di causa – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.3690 del 09/03/2012
Procedimenti relativi a cause connesse - Giudizi di legittimità - Riunione - Ammissibilità - Limiti - Procedimenti pendenti davanti a giudici di diversa giurisdizione - Riunione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
L'istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall'art. 274 cod. proc. civ., operante anche in sede di legittimità, è inapplicabile non solo nel caso di giudizi pendenti in gradi diversi, ma anche quando i due procedimenti, di cui si chiede la riunione, si svolgano dinanzi a giudici i quali esercitano giurisdizioni distinte, pur se aventi ad oggetto la tutela dei medesimi beni della vita da parte delle distinte giurisdizioni, ordinaria ed amministrativa, che possano erogarle, sulla base di domande che, ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., abbiano determinato l'individuazione dei giudici aditi. (Nella specie, le Sezioni Unite non hanno disposto la chiesta riunione tra il giudizio di impugnazione, per motivi attinenti alla giurisdizione, di una sentenza emessa dal Consiglio di Stato all'esito di un processo amministrativo, e il procedimento sorto da un'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, proposta nell'ambito di una causa in corso in primo grado davanti ad un tribunale ordinario, tra le stesse parti, non potendosi qualificare le cause tra loro connesse come pendenti davanti allo "stesso giudice").
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.3690 del 09/03/2012