Mancata estromissione dell'alienante - Necessaria prosecuzione del processo tra le parti originarie - Qualità di mero interventore del successore - Configurabilità - Conseguenze - Notificazione del ricorso per cassazione al solo successore e non alla controparte originaria - Inammissibilità .
In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie, mantenendo il successore interventore tale veste processuale, salvo che nel caso di espressa estromissione dell'alienante. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione che sia notificato unicamente al successore interventore e non alla controparte originaria.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6471 del 24/04/2012