Concordato preventivo - approvazione - omologazione - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3954 del 29/02/2016
Decreto di omologazione - Mezzo di impugnazione - Regime intercorrente tra il d.l. n. 35 del 2005 e il d.lgs. n. 169 del 2007 - Implicita abrogazione dell'originario art. 183 l.fall. - Esclusione - Conseguenze - Appellabilità del decreto.
L'impugnazione del decreto di omologazione di un concordato preventivo depositato dopo l'emanazione del d.l. n. 35 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 80 del 2005, ma anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 169 del 2007, va proposta con l'appello, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento, non potendosi ritenere implicitamente abrogato l'originario art. 183 l.fall., limitatamente a tale mezzo di impugnazione, per incompatibilità con l'art. 180 l.fall., nella versione introdotta dal d.l. n. 35 del 2005. Tale interpretazione trova conferma nell'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 169 del 2007, che ha limitato l'applicabilità della nuova disciplina, contenente anche la modifica del citato art. 183 e l'introduzione del reclamo in luogo dell'appello, alle procedure concorsuali aperte successivamente al 1° gennaio 2008.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3954 del 29/02/2016