Cassazione (ricorso per) - deposito di atti - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 195 del 11/01/2016
Atti e documenti inseriti nel fascicolo di parte - Oneri della parte - Produzione del fascicolo nel quale sono contenuti - Modalità - Atti e documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio - Rilevanza - Deposito della richiesta di trasmissione del fascicolo alla cancelleria
In tema di giudizio per cassazione, l'onere del ricorrente, di cui all'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c., come modificato dall'art. 7 del d.lgs. n. 40 del 2006, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda" è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, munita di visto ai sensi dell'art. 369, comma 3, c.p.c., ferma, in ogni caso, l'esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, c.p.c., degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 195 del 11/01/2016