Giudizi instaurati, in primo grado, anteriormente al 30 aprile 1995 - Art. 345 c.p.c. come modificato dalla legge n. 69 del 2009 - Inapplicabilità.
Con riferimento ai processi iniziati, in primo grado, in epoca anteriore al 30 aprile 1995, trova applicazione, quanto al giudizio di appello, indipendentemente dall'epoca in cui questo si svolge, l'art. 345 c.p.c. nella formulazione precedente alle modifiche ad esso apportate dalle leggi n. 353 del 1990 e n. 69 del 2009, sicché le parti, in presenza di tali condizioni, possono proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti e chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 120 del 07/01/2016