Perdita di documento - Testimoniale - Limiti
Prova civile - Perdita di documento - Testimoniale - Limiti - divieti Contratti con forma scritta ad substantiam o ad probationem - Documento smarrito da un terzo consegnatario - Mancanza di colpa - Necessità - Prova - Contenuto - Mancanza di imprudenza o negligenza - Sufficienza - Valutazione all'atto dell'affidamento della scrittura e non ex post - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25603 del 30/11/2011
Prova civile - Perdita di documento - Testimoniale - Limiti - divieti
Contratti con forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem" - Documento smarrito da un terzo consegnatario - Mancanza di colpa - Necessità - Prova - Contenuto - Mancanza di imprudenza o negligenza - Sufficienza - Valutazione all'atto dell'affidamento della scrittura e non "ex post" - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25603 del 30/11/2011
In tema di prova testimoniale, a soddisfare la condizione cui gli artt. 2724, n. 3, e 2725, secondo comma, cod. civ. subordinano l'ammissibilità della prova per testimoni di un contratto, per il quale sia richiesta la forma scritta "ab substantiam" o "ad probationem", e, cioè, che il contraente abbia senza sua colpa perduto il documento che gli offriva la prova, è necessario e sufficiente, nell'ipotesi che la perdita sia avvenuta ad opera del terzo consegnatario del documento medesimo, che la condotta dell'interessato, rapportata alle particolari circostanze e ragioni dell'affidamento al terzo, appaia immune da imprudenza o negligenza, dovendo la mancanza di colpa riferirsi al contraente che invoca il contenuto del documento e non al comportamento del terzo che lo abbia smarrito, in base, peraltro, ad una valutazione della condotta non già "ex post", ma all'atto dell'affidamento della scrittura al consegnatario. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25603 del 30/11/2011
Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it |