Skip to main content

ricorso per cassazione - impugnabilità giurisdizioni speciali - consiglio di stato

Sindacato incidentale di costituzionalità - Esercizio - Limiti - Motivo di ricorso ex art. 362 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7929 del 29/03/2013

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7929 del 29/03/2013

 

Poiché il vigente sistema di sindacato "incidentale" di costituzionalità attribuisce a qualunque "autorità giurisdizionale", innanzi a cui sia sollevata la relativa eccezione, il potere di respingerla "per manifesta irrilevanza o infondatezza", è inammissibile il ricorso per cassazione avverso una decisione del Consiglio di Stato con cui si censuri il concreto esercizio di un siffatto potere da parte del giudice amministrativo - con riferimento a disposizioni concernenti, peraltro, non la giurisdizione ma la disciplina sostanziale dei rapporti innanzi a questo dedotti - non potendo, per definizione, integrare, quell'esercizio, un vizio di eccesso di potere giurisdizionale sindacabile dalla Suprema Corte alla stregua degli artt. 111, ottavo comma, Cost. e 362, primo comma, cod. proc. civ.