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Prova - Consulenza tecnica Poteri del giudice - Valutazione - Decisione fondata su perizia tecnica di parte stragiudiziale

Civile - Prova - Consulenza tecnica Poteri del giudice - Valutazione - Decisione fondata su perizia tecnica di parte stragiudiziale - Legittimità - Condizioni - Obbligo di motivazione- Decisione fondata su perizia tecnica di parte stragiudiziale - Legittimità - Condizioni - Obbligo di motivazione


Il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26550 del 12/12/2011

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26550 del 12/12/2011

FATTO E DIRITTO
L'agenzia delle entrate, con avviso di accertamento relativo al rogito per notar Napoleone registrato il 20 aprile 2004 e relativo alla cessione da Infotel Italia S.p.A. a Ericson Network Services Italia S.r.l. (ora Ericson Telecomunicazioni S.p.A.) del ramo d'azienda denominato "Rool-out Coordination and Enginering", ha elevato il valore dell'avviamento commerciale, ai fini dell'imposta di registro, da tre a oltre venti milioni di Euro. Su ricorso della cessionaria, la CTP di Roma ha rideterminato detto valore in 3.130.000 Euro. Nell'ulteriore fase di gravame, la CTR - Lazio ha rigettato l'appello principale dell'Ufficio e accolto quello incidentale della contribuente, fissando il valore dell'avviamento in 3.000.000 Euro, e ciò ha fatto recependo "in toto" la perizia di parte del Dott. P. Ca.., ritenuta "analitica e dettagliata", a fronte dell'assenza di adeguata contestazione da parte dell'Ufficio. Propone ricorso per cassazione, con unico motivo, l'Agenzia delle entrate; la Ericson Telecomunicazioni S.p.A. resiste con controricorso. Redatta relazione ex art. 380 bis c.p.c., ed effettuate le comunicazioni e notificazioni di rito, la ricorrente ha depositato memoria.
Con unico motivo, l'Ufficio denuncia "insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5". Assume che, in corso di causa e in linea con la metodologia adottata dal perito di parte, il valore dell'avviamento è stato ridotto in autotutela a 3.700.000 Euro e che, in appello, è stato contestato solo l'ulteriore abbattimento del 20%, applicato dal perito a titolo di rischi generici, in quando non sufficientemente fondato. Sicché, secondo la ricorrente, la "controversia verteva... unicamente su tale punto e l'Ufficio non aveva alcun onere di contestare analiticamente il restante contenuto della perizia di parte". Aggiunge che la riduzione discrezionale del valore dell'avviamento operata dal perito di parte contrasta con i criteri estimativi dettati dal D.P.R. n. 460 del 1986, art. 2, comma 4, che ancora la redditività al rapporto sussistente fra il reddito d'impresa e i ricavi dichiarati nell'ultimo triennio precedente la vendita. Ciò la ricorrente espressamente deduce "...a dimostrazione del nesso causale tra vizio motivazione e decisione assunta". Il ricorso va disatteso.
Nel vigente ordinamento, dominato dal principio del libero convincimento del giudice, non è a questi vietato di porre a fondamento della decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte (Sez. 2, Sentenza n. 3677 del 07/06/1980), purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione (Sez. L, Sentenza n. 2574 del 03/03/1992). La sentenza impugnata richiama, in sostanza, la perizia stragiudiziale del Dott. Ca.. che stima in 2.962.000 Euro, poi arrotondati in 3.000.000 Euro, il valore dell'avviamento controverso. Il perito di parte, per quanto si apprende dalla trascrizione delle parti salienti della relazione contenuta nel ricorso per cassazione, giunge a detta stima finale calcolando il valore dell'avviamento in 3.005.000 Euro con il metodo del "rendimento del ramo d'azienda" e in 4.400.000 Euro con il metodo dei "multipli del MOL" (c.d. margine operativo lordo); indi, sulla media aritmetica dei due valori (3.702.000 Euro) opera un ulteriore abbattimento del 20%. Giustifica tale complesso metodo estimativo dovendosi tener conto "del fatto che... il ramo d'azienda in argomento è di recente attivazione e quindi dell'assenza di dati storici a supporto delle previsioni di redditività" e della opportunità di "...ridurre i rischi insiti nella stima ed in particolare nella previsione di crescita del mercato in relazione al particolare tipo di attività". Precisa il perito, sempre sulla scorta di quanto trascritto in ricorso, che "...la crescente automazione dei servizi potrebbe comportare una crescita dell'attività non proporzionale alle previsioni di crescita del comparto utilizzate ai fini della stima". Si tratta di considerazioni estimative che, come apprezzato dalla CTR, non trovano alcuna confutazione specifica nelle difese spiegate in appello dall'Ufficio e, come precisato dalla controricorrente, neppure nel provvedimento adottato in autotutela.
Si rammenti che, ai fini dell'applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 4, riguardante il controllo dell'ufficio sugli atti aventi ad oggetto aziende o diritti reali su di esse, l'esistenza di un valore di avviamento dell'azienda costituisce oggetto di un giudizio di fatto rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito ed immune dal sindacato di legittimità, se adeguatamente motivato (Sez. 5, Sentenza n. 613 del 13/01/2006). Invece, il ricorso per cassazione dell'Agenzia si traduce nella inammissibile sollecitazione di una indagine di fatto, formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa stima rispetto a quella adottata dalla CTR, aderente invece alle argomentazioni estimative svolte dal perito di parte senza vizi logici.
Nè vale richiamare i criteri per la determinazione del valore di avviamento di un'azienda, fissati dall'art. 2 del regolamento, reso con il D.P.R. 31 luglio 1996, n. 460, per l'attuazione dell'accertamento con adesione di cui al D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito in L. 30 novembre 1994, n. 656, in quanto essi hanno la funzione di fornire indicazioni cui l'Amministrazione finanziaria deve attenersi nella procedura transattiva che conduce ad un accertamento con adesione (Sez. 5, Sentenza n. 16705 del 27/07/2007) e non costituiscono, pertanto, criterio vincolante al di fuori di tale tipo di accertamento (Sez. 5, Sentenza n. 3505 del 17/02/2006). Peraltro, la questione dell'applicazione dell'art. 2 cit. è mal posta in cassazione, per novità, non risultando essere stata introdotta in appello, atteso che in quella occasione il fisco aveva impugnato la decisione di prime cure solo "lamentando come la commissione non avesse tenuto conto del fatto che il provvedimento di autotutela parziale aveva ridotto l'entità dell'avviamento adottando la metodologia di valutazione del complesso aziendale utilizzata nella perizia di parte limitandosi a non riconoscere l'ulteriore abbattimento del 20% applicato da perito in quanto infondato" (ric. Cass. 6). Dunque, ogni questione sui parametri estimativi dettati dall'art. 2 cit. è rimasta estranea al thema decidendum del processo di secondo grado, attesa l'accettazione da parte dell'amministrazione, in via di autotutela, della diversa metodologia estimativa adottata nella perizia di parte della contribuente;
sicché il suo dissenso è rimasto circoscritto, anche in sede giudiziale, all'abbattimento finale operato dallo stimatore. Ne deriva che l'invocato utilizzo, in talune circostanze, dei criteri dettati dall'art.2 cit., come referenti parametrici indiziati, non riguarda l'oggetto specifico del contendere, che si muove, invece, sul diverso versante del contemperamento del metodo del "rendimento del ramo d'azienda" con il metodo dei "multipli del MOL", secondo la ricostruzione peritale accettata dal fisco in autotutela. Inoltre, la questione sui parametri estimativi dettati dall'art. 2 cit. si connota anche per estraneità al thema decidendum in sede di legittimità, non riguardando il sindacato sulla motivazione di cui all'invocato art. 360 c.p.c., n. 5, ma i differenti e non denunciati profili di cui al n. 3.
In conclusione, il Collegio ritiene che ricorra l'ipotesi della manifesta infondatezza del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2500 (di cui Euro 2400 per onorario), oltre a spese generali e oneri di legge.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

 

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