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intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - poteri dell'interventore - terzo chiamato in garanzia impropria dal convenuto

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11968 del 16/05/2013


La causa di garanzia impropria è scindibile e indipendente rispetto alla causa principale, salvo che il chiamato, lungi dal limitarsi a contrastare la domanda di manleva, abbia contestato anche il titolo dell'obbligazione principale, quale antefatto e presupposto della garanzia azionata, sicché, ricorrendo in tale ultima ipotesi una situazione di pregiudizialità-dipendenza tra cause, che dà luogo a litisconsorzio processuale in fase di impugnazione, il chiamato in garanzia può impugnare autonomamente le statuizioni che attengono all'esistenza, validità ed efficacia del rapporto principale, ma non già aspetti ulteriori e diversi relativi allo stesso rapporto principale - rispetto ai quali il vincolo di subordinazione della causa accessoria non determina l'interdipendenza tra le due cause - che possono formare oggetto soltanto di impugnazione adesiva dipendente. (Nel caso di specie, esercitata da un condomino, nei confronti del condominio, azione per il risarcimento dei danni da infiltrazioni d'acqua provocate dalla rottura di un tubo condominiale, la Suprema Corte - in applicazione del summenzionato principio - ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'assicuratore, chiamato in garanzia dal predetto condominio, relativamente alla censura che ha investito la liquidazione equitativa del danno, concernendo la stessa statuizioni della sentenza impugnata non attinenti alla validità ed efficacia del rapporto principale).