Corte costituzionale - sindacato di legittimità costituzionale - giudizio incidentale - decisioni - accoglimento (illegittimità costituzionale) - effetti – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 13884 del 07/07/2016
Procedura concorsuale indetta con norma dichiarata incostituzionale - Limiti alla retroattività della pronuncia - Approvazione della graduatoria - Esclusione - Fondamento.
L'efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale costituisce principio generale che trova un unico limite nei rapporti esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, sicché, nel caso di declaratoria di incostituzionalità di una norma che aveva consentito l'espletamento di una procedura concorsuale (in via riservata e non pubblica), la pronuncia ha effetto anche rispetto agli atti successivi di approvazione della graduatoria e di instaurazione del rapporto di impiego, non potendosi ravvisare una situazione giuridica irrevocabile o esaurita nella mancata impugnazione della graduatoria posto che quest'ultima definisce solo la fase prodromica alla costituzione del rapporto, il quale, anche successivamente, resta condizionato, quanto alla validità, dall'atto presupposto (cfr. n. 42 del 2011).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 13884 del 07/07/2016