Adempimenti prescritti dall'art. 269, secondo comma, cod. proc. civ. - Inosservanza - Irritualità della chiamata - Interesse ad eccepirla da parte del terzo - Insussistenza.Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 10579 del 07/05/2013
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 10579 del 07/05/2013
Il terzo, chiamato in causa su istanza di parte, non può eccepire l'irritualità della stessa per mancata osservanza delle prescrizioni stabilite dall'art. 269, secondo comma, cod. proc. civ., essendo al riguardo carente di interesse, atteso che il suo interesse a far valere questioni relative al rapporto processuale originario è correlato esclusivamente alla correttezza della decisione in merito o in rito su di esso e non anche alla stessa ritualità della chiamata in giudizio.