Urbanistica - giurisdizione – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 19914 del 05/10/2016
Convenzione urbanistica - Natura e finalità - Controversie - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Successivo atto transattivo tra le parti emendativo della convenzione - Incidenza - Esclusione - Ragioni.
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere .
La convenzione urbanistica volta a disciplinare, con il concorso del privato proprietario dell'area, una delle possibili modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie per dare al territorio interessato la conformazione prevista dagli strumenti urbanistici, deve assimilarsi ad un accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo, sicché le controversie che ne riguardano la formazione, la conclusione e l'esecuzione appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che non viene meno neppure in ipotesi di successivo atto di transazione emendativo della convenzione originaria, intercorso tra comune e parte privata, stante la stretta correlazione reciproca, oggettiva e soggettiva, tra questi esistente.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 19914 del 05/10/2016