contratto di agenzia - scioglimento del contratto - recesso - estinzione dell'obbligazione - impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore - onere della prova
Contratto di agenzia - Giusta causa di recesso del preponente - Fatto illecito del terzo - Caso fortuito - Esonero dell'agente da responsabilità - Rilevanza - Condizioni - Limiti - Contratto di agenzia - Giusta causa di recesso del preponente - Fatto illecito del terzo - Caso fortuito - Esonero dell'agente da responsabilità - Rilevanza - Condizioni - Limiti - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26830 del 14/12/2011
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26830 del 14/12/2011
Costituisce giusta causa di recesso del preponente dal contratto di agenzia l'evento, imputabile all'agente, dipendente dal fatto illecito di un terzo, atteso che nell'ambito della responsabilità contrattuale il fatto del terzo, pur riconducibile al caso fortuito, in tanto può valere quale causa di esonero del debitore da responsabilità ex art. 1218 cod. civ., in quanto renda impossibile l'adempimento consistendo in una forza esterna, improvvisa ed imprevedibile, tale da neutralizzare la diligenza del debitore. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il recesso di una società di assicurazioni dal rapporto di agenzia con un agente, essendo questi a conoscenza dell'illecita condotta di un terzo - con il quale aveva contratto debiti usurari - che, operando direttamente sul conto corrente bancario relativo alla gestione dell'agenzia assicurativa, aveva causato il mancato versamento di rimesse per un rilevante importo).