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La Conciliazione giudiziale - c.p.c. art. 185 bis.Proposta di conciliazione del giudice - Prime applicazioni dell’art. 185 bis c.p.c. al Tribunale di Roma.- Ordinanza del Cons Massimo Moriconi - Tribunale di Roma sez. XIII risarcimento danni
La Conciliazione giudiziale - c.p.c. art. 185 bis.Proposta di conciliazione del giudice - Prime applicazioni dell’art. 185 bis c.p.c. al Tribunale di Roma.- Ordinanza del Cons Massimo Moriconi - Tribunale di Roma sez. XIII - Risarcimento danni
RG n. 47985-2009
TRIBUNALE di ROMA Sez.XIII°
ORDINANZA
Il Giudice,
dott. Massimo Moriconi,
letti gli atti, osserva:
Si ritiene che in relazione all’istruttoria fin qui espletata ed ai provvedimenti già emessi dal Giudice, le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo.
Infatti, considerati i gravosi ruoli dei giudici ed i tempi computati in anni per le decisioni delle cause, una tale soluzione, che va assunta in un ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, non potrebbe che essere vantaggiosa per entrambe.
Il Giudice pertanto si astiene dal disporre la convocazione del consulente tecnico di ufficio, come richiesto dalla compagnia assicuratrice convenuta, rinviando ad un eventuale prosieguo la questione.
Invero la controversia non ha fatto emergere questioni di diritto complesse, e dubbi tali da richiedere approfondite analisi e difficili interpretazioni dei testi normativi.
Lo si dice in quanto la condizione postulata dall’art.185 bis (come introdotto dall’art.77 del d.l.21.6.2013 n.69 conv.nella l.9.8.2013 n.98) della esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, trova il suo fondamento logico nell’evidente dato comune che è meno arduo pervenire ad un accordo conciliativo o transattivo se il quadro normativo dentro il quale si muovono le richieste, le pretese e le articolazioni argomentative delle parti sia fin dall’inizio sufficientemente stabile, chiaro e in quanto tale prevedibile nell’esito applicativo che il Giudice ne dovrà fare.
Anche la natura ed il valore della controversia in un accezione rapportata ai soggetti in causa, sono idonei a propiziare la formulazione di una proposta da parte del Giudice ai sensi della norma citata.
La quale, trattandosi di norma processuale, in applicazione del principio tempus regit actum , è applicabile anche ai procedimenti già pendenti alla data della sua entrata in vigore.
In particolare si formula la proposta in calce sviluppata, che è parte integrante di questa ordinanza.
Benchè la legge non preveda che la proposta formulata dal Giudice ai sensi dell’art.185 bis cpc debba essere motivata (le motivazioni dei provvedimenti sono funzionali alla loro impugnazione, e la proposta ovviamente non lo è, non avendo natura decisionale); tuttavia si indicano alcune fondamentali direttrici che potrebbero orientare le parti nella riflessione sul contenuto della proposta e nella opportunità e convenienza di farla propria, ovvero di svilupparla autonomamente.
Sotto tale ultimo profilo, vale a dire la possibilità che le parti, assistite dai rispettivi difensori, possano trarre utilità dall’ausilio, nella ricerca di un accordo, ed anche alla luce della proposta del Giudice, di un mediatore professionale di un organismo che dia garanzie di professionalità e di serietà, è possibile prevedere, anche all’interno dello stesso provvedimento che contiene la proposta del Giudice, un successivo percorso di mediazione demandata dal magistrato. Non in questo caso, fosse altro per motivo attinente alla fase nella quale si trova la causa.
Alle parti si assegna termine fino alla data dell’udienza per il raggiungimento di un accordo amichevole sulla base di tale proposta.
Viene infatti fissata un’udienza alla quale in caso di accordo le parti potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano state le loro posizioni al riguardo, anche al fine di consentire al Giudice l’eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai sensi degli artt.91 e 96 III° cpc .
P.Q.M.
• INVITA le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base della proposta che il Giudice trascrive in calce; concedendo termine fino alla data dell’udienza;
• INVITA i difensori delle parti ad informare tempestivamente i loro assistiti della presente ordinanza;
• RINVIA all’udienza del 19.12.2013 h.10 per quanto di ragione.-
Roma lì 23.9.2013
Il Giudice
dott.cons.Massimo Moriconi
PROPOSTA FORMULATA dal GIUDICE ai SENSI dell’ART.185 bis cpc
Il Giudice,
letti gli atti della causa,
ritenutolo opportuno,
considerato che i fatti che hanno dato luogo alla stessa sono in grande parte pacifici (incisione con i cerchioni di metallo del manto autostradale per un lungo e determinato tratto da parte di un automezzo pesante che aveva perso i due pneumatici gemellari sinistri con danneggiamento dello speciale asfalto drenante ricostituito con mastice bituminoso che non ha, a seguito delle esperite prove tecniche da parte del CTU alla presenza dei CTP, gli stessi valori di aderenza, tanto da necessitare la ricostituzione di tutto il tratto stradale, per la corsia interessata, non essendo idonea e sicura la semplice riparazione parziale della lunga linea incisa); come indiscutibile è il danno (nell’an) e la responsabilità esclusiva del proprietario dell’automezzo e quindi dell’assicuratore;
P R O P O N E
il pagamento a favore della spa (Omissis) ed a carico della spa Groupama Assicurazioni in persona del suo legale rappresentante pro tempore, della somma di €. 480.000,00 oltre ad €.12.000,00 più accessori per compensi, ed il pagamento della metà delle spese di consulenza tecnica di ufficio.
Il Giudice
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