Instaurazione o prosecuzione della lite da parte di debitore solidale rimastovi estraneo - Rinuncia del suo diritto potestativo di aderire alla transazione - Configurabilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17198 del 11/07/2013
In tema di obbligazioni solidali, il diritto potestativo di aderire alla transazione stipulata da altri, alla stregua dell'art. 1304 cod. civ., deve considerarsi tacitamente rinunciato laddove l'interessato opti per la instaurazione o la prosecuzione della lite, invece che per la sua chiusura transattiva, essendo le prime due descritte condotte logicamente antitetiche rispetto all'intenzione di transigere, né potendosi condizionare il destino del processo alla volontà unilaterale di una parte, investita del potere di farlo cessare o di vanificarne gli effetti "secundum eventum litis", in violazione del principio di parità dei contendenti.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17198 del 11/07/2013