Omessa indicazione di una parte nell'epigrafe della sentenza e omessa dichiarazione di contumacia della stessa - Nullità della sentenza - Esclusione - Mero errore materiale - Configurabilità - Condizioni - Regolare perfezionamento della notificazione.
La mancata indicazione della parte contumace nell'epigrafe della sentenza e la mancata dichiarazione di contumacia della stessa non incidono sulla regolarità del contraddittorio e non comportano, quindi, alcuna nullità, ove risulti che la parte sia stata regolarmente citata in giudizio, configurandosi un mero errore materiale, emendabile con il procedimento di cui all'art. 287 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 22918 del 09/10/2013