Documenti ritualmente prodotti - Mancato reperimento - Obbligo del giudice di disporne la ricerca e l'eventuale ricostruzione - Sussistenza.
In tema di prova documentale, il mancato reperimento nel fascicolo di ufficio, al momento della discussione della causa, di documenti che risultano essere stati ritualmente prodotti nel fascicolo di parte - come da attestazione della competente cancelleria - senza che la parte che li ha prodotti abbia manifestato la volontà di non avvalersene, comporta l'obbligo per il giudice - in base al disposto dell'art. 183, comma quarto, cod. proc. civ. - di disporne la ricerca in cancelleria e in caso di esito negativo di autorizzare la ricostruzione del loro contenuto.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22972 del 09/10/2013