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revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - errore di fatto -

Sentenza della Corte di cassazione - Errore revocatorio ex art. 391 bis cod. proc. civ. - Mancata percezione dell'esistenza di un motivo - Configurabilità - Mero recepimento di valutazione del giudice di merito - Insussistenza dell'errore di fatto - Fattispecie.


L'errore percettivo, denunciabile ex art. 391 bis cod. proc. civ., si sostanzia esclusivamente nella mancata percezione, da parte della Suprema Corte, dell'esistenza di un motivo di ricorso, come tale ignorato nella sua pronuncia, e non anche nell'avere la stessa meramente recepito una valutazione effettuata dal giudice di merito così risolvendo la corrispondente questione all'esito di un giudizio di per sé incompatibile con l'errore di fatto, ed inidoneo, quindi, a costituire motivo di revocazione a norma dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. (Nella specie, è stata esclusa la configurabilità di un siffatto errore nella impugnata decisione che aveva affermato essere dato pacifico tra le parti ed acclarato dalla sentenza di merito che la procedura espropriativa oggetto della stessa era stata generata da uno strumento scaturente dall'art. 80, piuttosto che nell'ambito degli artt. 28 e 29, della legge 14 maggio 1981 n. 219).


Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22569 del 02/10/2013