Mancato ricorso al giudice per la determinazione del prezzo ex art. 1474 cod. civ. - Concorso del fatto colposo del danneggiato - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
L'esercizio dell'azione giudiziaria costituisce una mera facoltà e non un obbligo del titolare, sicché il mancato ricorso all'autorità giudiziaria per la determinazione del prezzo ai sensi dell'art. 1474 cod. civ. non integra un concorso colposo del danneggiato e non giustifica una riduzione del risarcimento ex art. 1227, primo comma, cod. civ.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 470 del 13/01/2014