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Prescrizione - Decorrenza Impedimenti soggettivi e ostacoli di fatto

Idoneità ad impedire la decorrenza della prescrizione Prescrizione - Decorrenza Impedimenti soggettivi e ostacoli di fatto - Idoneità ad impedire la decorrenza della prescrizione - Esclusione - Limiti - Ritardo indotto dalla necessità di un accertamento giudiziale - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie in tema di pensione sociale sostitutiva. L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito che, nel dichiarare parzialmente prescritto il diritto alla pensione sociale sostitutiva, non aveva attribuito rilievo ai tempi di accertamento giudiziale del diritto alla pensione di invalidità civile, oggetto di sostituzione). Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3584 del 07/03/2012

Idoneità ad impedire la decorrenza della prescrizione

Prescrizione - Decorrenza Impedimenti soggettivi e ostacoli di fatto - Idoneità ad impedire la decorrenza della prescrizione - Esclusione - Limiti - Ritardo indotto dalla necessità di un accertamento giudiziale - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie in tema di pensione sociale sostitutiva. L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito che, nel dichiarare parzialmente prescritto il diritto alla pensione sociale sostitutiva, non aveva attribuito rilievo ai tempi di accertamento giudiziale del diritto alla pensione di invalidità civile, oggetto di sostituzione). Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3584 del 07/03/2012

Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3584 del 07/03/2012

FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma condannava l'Inps a pagare agli eredi di Lu.. Romolo, ossia Ro.. Lina ed altri la pensione sociale spettante al de cuius, deceduto il 13.2.94, limitatamente al periodo dal 29.10.93 al 13.2.94, ritenendo che il diritto fosse prescritto per il periodo precedente. Il Lu.. infatti aveva ottenuto il riconoscimento, nei confronti del Ministero dell'Interno, del diritto a pensione di invalidità civile con sentenza del 15.12.1994, aveva compiuto i sessantacinque anni il 14.7.1992 e gli eredi avevano proposto domanda all'Inps per ottenere la pensione sociale sostitutiva il 29.10.2003. La Corte adita affermava che il diritto si era prescritto per il periodo anteriore al decennio dalla domanda, essendo irrilevante che solo nel 1994 il Lu.. avesse ottenuto il riconoscimento giudiziale del diritto alla pensione di invalidità civile. Avverso detta sentenza gli eredi Lu.. propongono e ricorso con un motivo.
L'Inps resiste con controricorso.
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso; Letta la memoria critica di parte ricorrente;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili e non scalfiti dalle argomentazioni di cui alla memoria;
Sostengono i ricorrenti che la prescrizione non poteva decorrere in epoca anteriore al 1994, ossia dalla data del riconoscimento giudiziale del diritto alla prestazione di invalidità civile, costituente il presupposto per la sua trasformazione in pensione sociale al compimento del sessantacinquesimo anno. Il motivo non è fondato, giacché la decorrenza della prescrizione risulta impedita solo da cause giuridiche che impediscano l'esercizio del diritto, non già da ostacoli di mero fatto, come il ritardo indotto dalla necessità di accertamento del diritto medesimo.
È stato infatti affermato (tra le tante Cass. n. 21495 del 07/11/2005) che "L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione tra le quali, salvo l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, ne' il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento". In quel caso, relativo a fatto illecito connesso a responsabilità di un notaio per redazione di un atto costitutivo di ipoteca nullo, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha precisato che il conseguente danno si era verificato con la redazione della scrittura, sicché da questo momento, e non da quello successivo dell'accertamento della nullità di essa, decorreva il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in Euro trenta/00 per esborsi e milleduecento/00 per onorari, con accessori di legge. Così deciso in Roma, il 25 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2012

 

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