Procedimento davanti al pretore (o al conciliatore) - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20840 del 06/09/2017
Procedimento dinanzi al giudice di pace - Termine per la proposizione di nuove eccezioni e per le relative allegazioni - Prima udienza - Allegazione di fatti nuovi e proposizione di nuove eccezioni oltre tale udienza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, per cui deve ritenersi che le parti, all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c., possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza. Il rito è, tuttavia, caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina, con la conseguenza che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a "precisare definitivamente i fatti", non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni ed allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, né tale preclusione è disponibile dal giudice di pace mediante un rinvio della prima udienza, per consentire tali attività oramai precluse, né, parimenti, l'omissione, da parte del medesimo giudice, del formale invito impedisce la verificazione della preclusione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20840 del 06/09/2017