Prova documentale - Scrittura privata - Verificazione
Prova documentale - Scrittura privata - Verificazione Civile Prova documentale - Scrittura privata - Verificazione - Proposizione dell'istanza di verificazione - Tacita rinuncia ad eccepire la decadenza di controparte dalla facoltà di disconoscimento - Sussistenza - Fondamento - Revoca della rinuncia - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3241 del 02/03/2012
Prova documentale - Scrittura privata - Verificazione
Civile Prova documentale - Scrittura privata - Verificazione - Proposizione dell'istanza di verificazione - Tacita rinuncia ad eccepire la decadenza di controparte dalla facoltà di disconoscimento - Sussistenza - Fondamento - Revoca della rinuncia - Possibilità - Esclusione.
La proposizione dell'istanza di verificazione della scrittura privata non è compatibile con la volontà di far valere la decadenza della controparte dalla facoltà di disconoscere la scrittura medesima, sicché, una volta formulata la suddetta istanza, si verifica la rinuncia tacita all'eccezione di decadenza, rinuncia che non può essere revocata. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3241 del 02/03/2012
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3241 del 02/03/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
1. ENEL Distribuzione S.p.A. impugna per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati con memoria, la sentenza della Corte d'appello di Napoli, depositata il 28 aprile 2010, con la quale, confermando quella di primo grado e rigettando gli appelli di entrambe le parti, ha affermato che l'Ente non aveva provato il diritto alla rettifica dei consumi di energia ed il conseguente maggior corrispettivo dovuto dalla Comunità Montana, dato che il contratto di somministrazione non assumeva alcuna rilevanza nella controversia, contenendo le sole condizioni generali di contratto; mentre maggiormente attinente al tema della lite era la pattuizione relativa al cd. "rapporto di trasformazione", contenuta nel documento denominato richiesta di allacciamento (RA 1), la cui sottoscrizione, con una sigla, da parte del legale rappresentante della controparte, Vito Cioffi, era stata accertata come apocrifa dal CTU. Detto rapporto di trasformazione, di origine convenzionale, è contenuto nella richiesta di allacciamento e non nel contratto di somministrazione, evocato dall'ENEL nei motivi di gravame, come riconosciuto dallo stesso ente nella comparsa di costituzione in primo grado; ne' rivestiva rilievo la circostanza che la verifica della sottoscrizione fosse avvenuta sulla copia della scheda di allacciamento, non essendo stato l'originale esibito dall'ENEL, che ne era onerata, essendone in possesso. Non assumeva rilievo la prova testimoniale, non essendo assolutamente idonea a surrogare il documento scritto, la cui sottoscrizione era risultata non genuina; ne' l'estratto delle scritture contabili, idonei a fondare il decreto ingiuntivo, non a provare il credito nel giudizio di merito, trattandosi di documenti di provenienza unilaterale e prontamente impugnati dalla parte opponente. Il rigetto della pretesa dell'ENEL assorbiva ogni decisione circa la domanda di garanzia spiegata dalla Comunità e riproposta come appello incidentale. Resiste con controricorso la Comunità Montana, deducendo l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del ricorso; propone ricorso incidentale condizionato, sulla base di un articolato motivo, che, sotto il profilo dei vizi di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, ripropone le tesi difensive e le conclusioni di merito considerate assorbite in sede di merito.
2. Nel ricorso principale, l'ente ricorrente deduce:
2.1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1559 e 1560 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante il contratto di somministrazione, poiché proprio in virtù di esso si sarebbe formato il valido consenso sul diritto dell'ENEL a conseguire dalla Comunità il corrispettivo per l'effettivo consumo di energia, ed avrebbe posto alla base del proprio convincimento la sola richiesta di allacciamento e l'accertata apocrifia della sigla ivi apposta omettendo di considerare che essa, pur contenendo il rapporto di trasformazione, necessario a determinare le modalità di calcolo dei prelievi effettivi, non incideva sulle obbligazioni contrattualmente assunte, in particolare sull'obbligo dell'utente di pagare il corrispettivo per la quota effettiva di energia consumata, con conseguente liceità della rettifica operata dall'Ente. 2.2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2721, 1559 e 1560 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio, per non avere la Corte territoriale, in rapporto ed in conseguenza di quanto sottolineato in relazione al precedente motivo, ritenuto ammissibile e rilevante la prova testimoniale espletata in primo grado e per non averne considerato le risultanze della stessa ai fini della decisione, pur avendo l'esponente offerto attraverso la stessa conferma e dimostrazione dell'errore di determinazione e fatturazione del corrispettivo all'origine della controversia.
2.3. Subordinatamente ai primi due motivi, nullità della sentenza, per omissione di pronuncia; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio;
violazione e falsa applicazione degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c. e art. 2702 c.c., per avere la Corte territoriale:
2.3.a. omesso di pronunciare sull'eccezione - riproposta nel primo motivo di gravame - di tardività del disconoscimento della sigla apposta sulla richiesta di allacciamento, documento ritenuto sia pure erroneamente decisivo ai fini della decisione della controversia;
2.3.b. omesso d'indicare le ragioni per le quali ha ritenuto di non dover accogliere detta eccezione;
2.3.c. illegittimamente rigettato sia pure implicitamente detta eccezione e ritenuto tempestivo il disconoscimento di detta sigla;
2.3.d. senza che, comunque, l'istanza di verificazione della scrittura privata proposta dall'Ente potesse essere intesa come rinuncia alla predetta eccezione.
3. La pronuncia riguarda i ricorsi riuniti, proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). Tutti i motivi del ricorso principale si rivelano privi di pregio.
3.1. Il primo ed il secondo motivo - che possono trattarsi congiuntamente data l'intima connessione, avendo entrambi ad oggetto la mancata prova della pretesa creditoria azionata dall'ENEL in sede monitoria - non colgono nel segno, poiché gli errores in iudicando e quelli in procedendo con essi dedotti prescindono completamente dalla decisiva ed assorbente ragione della decisione, consistente nella ritenuta "fallita" prova del diritto dell'ENEL alla rettifica dei consumi di energia e del conseguente maggior corrispettivo preteso rispetto a quanto già fatturato e saldato dalla Comunità nel corso del rapporto.
3.2. Infatti, l'art. 366 c.p.c., n. 4 prescrive al ricorrente per cassazione di esporre motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata, affinché il ricorso consenta l'immediata individuazione delle questioni da risolvere (Cass. n. 5333/2003;
6703796; 5133/94). Del resto, la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366 c.p.c., n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio (Cass. n. 7375/2010; 21490 e 7264/2005; 12380/2004; 1592/2003; 7041/2001;
9995/1998; 10695/1995). Rispetto all'indicata ratio decidendi, riguardante la mancanza in concreto di prova documentale del consenso dell'utente in ordine alle modalità di determinazione dei consumi, che è alla base della rettifica pretesa dall'ENEL, non assumono rilievo ne' il contratto di somministrazione richiamato nel primo motivo - che attesta la sussistenza del rapporto tra le parti, non le specifiche modalità di determinazione dei consumi (che lo stesso ente ammette essere indicate nella richiesta di allacciamento, rivelatasi con sottoscrizione non riferibile all'utente), ne' la prova testimoniale espletata in primo grado, richiamata nel secondo motivo e la violazione dei principi in tema di prove in esso invocati, avendo la Corte territoriale correttamente ritenuto detta prova inidonea a surrogare il documento scritto.
3.3. Non coglie nel segno neanche il terzo motivo, dovendosi ribadire che la proposizione dell'istanza di verificazione della scrittura privata non è compatibile con la volontà di far valere la decadenza della controparte dalla facoltà di disconoscere la scrittura medesima, sicché una volta formulata la suddetta istanza, si verifica la rinuncia tacita all'eccezione che non può essere più revocata (Cass. n. 6968 del 2006). Nella specie, l'ente odierno ricorrente ha proposto detta istanza e, quindi, si è verificata - diversamente da quanto sostiene il ricorrente nell'ultima parte della terza censura - l'implicita rinuncia a far valere la decadenza. Ne deriva che l'ente non aveva (e non ha) interesse ad impugnare sul punto del mancato rilievo di siffatta decadenza da parte dei giudici di merito (senza contare che trattasi di decadenza di natura sostanziale dalla facoltà di disconoscere la scrittura, che, come tale, non opera d'ufficio ma è rilevabile solo ad istanza di parte, non essendo posto in modo esplicito, ne' essendo desumibile dal sistema a tutela di un interesse generale; ne deriva che esso non segue in modo automatico al mancato disconoscimento della scrittura privata alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione; sicché il ricorrente avrebbe dovuto anche puntualmente dedurre e documentare una propria tempestiva eccezione al riguardo:
Cass. 1/2/2002, n. 1300; 24/6/2003, n. 9994; n. 1447572009); ne', di conseguenza, stante l'intrinseca inammissibilità del relativo gravame, la Corte territoriale aveva l'obbligo di pronunciare in ordine allo stesso (Cass. n. 10489(09; 12214 e 6094/06; 16033/04;
11933/03; 2080/01).
4. Il mancato accoglimento del ricorso principale comporta l'assorbimento di ogni decisione in ordine al ricorso incidentale della Comunità, esplicitamente condizionato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.700=, di cui Euro 3.200= per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2012
Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it |