Eccezione di estinzione per inattività delle parti - Tempestività
Civile - Eccezione di estinzione per inattività delle parti - Tempestività - Priorità fra le difese - Nozione Civile - Eccezione di estinzione per inattività delle parti - Tempestività - Priorità fra le difese - Nozione - In senso logico - Fondamento - Fattispecie soggetta all'art. 307, quarto comma, cod. proc. Civ., nel testo anteriore alla legge n. 69 del 2009. L'eccezione di estinzione del processo per inattività delle parti, formulata nella comparsa di costituzione in riassunzione e richiamata nell'udienza di prosecuzione del giudizio, è da intendersi sollevata prima di ogni altra difesa , e quindi tempestivamente, anche se contestuale a difese inerenti al merito della causa. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4201 del 16/03/2012
Civile - Eccezione di estinzione per inattività delle parti - Tempestività - Priorità fra le difese - Nozione
Civile - Eccezione di estinzione per inattività delle parti - Tempestività - Priorità fra le difese - Nozione - In senso logico - Fondamento - Fattispecie soggetta all'art. 307, quarto comma, cod. proc. civ., nel testo anteriore alla legge n. 69 del 2009. L'eccezione di estinzione del processo per inattività delle parti, formulata nella comparsa di costituzione in riassunzione e richiamata nell'udienza di prosecuzione del giudizio, è da intendersi sollevata "prima di ogni altra difesa", e quindi tempestivamente, anche se contestuale a difese inerenti al merito della causa. Tale eccezione così sollevata è conforme alla "ratio" di garantire il tempestivo e ordinato svolgimento del giudizio dopo l'evento interruttivo, in quanto, malgrado la contestuale presenza di difese di merito, la richiesta di estinzione si pone come prioritaria in senso logico. (Principio affermato ai sensi dell'art. 307, quarto comma, cod. proc. civ., nel testo anteriore alla legge n. 69 del 2009). Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4201 del 16/03/2012
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4201 del 16/03/2012
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Reggio Calabria CARICAL s.p.a. chiedeva l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della Agricola Mediterranea cooperativa a responsabilità limitata e del fideiussore Pietro Vi.. per il pagamento della somma di lire 75.841.829 corrispondente al saldo debitore alla data del 25 gennaio 1995 del conto corrente intestato alla cooperativa presso la sede reggina della CARICAL.
Il Presidente del Tribunale di Reggio Calabria emetteva il decreto richiesto nei confronti di entrambi i debitori che proponevano separatamente opposizione. Riuniti i giudizi e svolta attività istruttoria, alla udienza del 14 febbraio 2002, fissata per la precisazione delle conclusioni, il procuratore della società opposta dichiarava l'avvenuta incorporazione della CARICAL, in CARIPLO e di quest'ultima in BANCA INTESA. Il giudice istruttore dichiarava l'interruzione del giudizio all'udienza del 21 marzo 2002. Con istanza del 14 febbraio 2003 gli opponenti richiedevano la fissazione dell'udienza di prosecuzione del giudizio deducendo di aver già proposto la riassunzione del giudizio con ricorso del 31 ottobre 2002. Il giudice istruttore fissava l'udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio nella quale si costituiva l'avvocato Chirico nell'interesse di Intesa Gestione Crediti s.p.a. in proprio e quale procuratrice di Banca Intesa s.p.a. chiedendo che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio per decorrenza del termine perentorio di riassunzione. Con sentenza n.1295/04 il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava l'estinzione del giudizio.
Proponevano appello la cooperativa Agricola Mediterranea e Vi.. Paolo deducendo l'illegittimità della dichiarazione di estinzione in considerazione della tardività dell'eccezione sollevata da parte della società opposta e rivendicavano in ogni caso la tempestività della riassunzione effettuata con il ricorso datato 31 ottobre 2002. A loro volta Intesa Gestione Crediti s.p.a. e Banca Intesa s.p.a. rivendicavano la tempestività della eccezione di estinzione, perché sollevata nella stessa comparsa di costituzione e risposta, oltre che nell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, e contestavano invece la tempestività della riassunzione dato che il ricorso, portante la data del 31 ottobre 2002, non riportava alcuna data attestante il suo avvenuto deposito in cancelleria. La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 309/08, ha respinto l'appello rilevando che l'estinzione era stata eccepita da Intesa Gestione Crediti nella prima udienza oltre che nella comparsa di costituzione e che la mancata apposizione da parte della Cancelleria del timbro di deposito sul ricorso per riassunzione, datato 31 ottobre 2002, non consentiva di considerare riassunto tempestivamente il giudizio con tale atto. Doveva invece considerarsi come un regolare atto di riassunzione, depositato in Cancelleria e pervenuto al giudice, l'istanza di fissazione di udienza depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2003 ma tale deposito era avvenuto oltre il termine legale di riassunzione.
Contro la decisione della Corte territoriale calabrese ricorrono per cassazione Paolo Vi.. e la cooperativa r.l. Agricola Mediterranea affidandosi a due motivi di impugnazione. Si difende con controricorso Italfondiaria s.p.a., nella qualità di procuratrice di Castello Finance s.r.l., cessionaria del credito originariamente della CARICAL s.p.a., e nella qualità di procuratrice di INTESA SANPAOLO s.p.a., a seguito di fusione per incorporazione di SANPAOLO IMI s.p.a. in Banca Intesa s.p.a. che, a seguito di precedente fusione per incorporazione, aveva incorporato, a sua volta, Intesa Gestione Crediti s.p.a..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 307 c.p.c. per mancato rilievo della tardività dell'eccezione di estinzione del giudizio. I ricorrenti pongono alla Corte il seguente quesito di diritto: se la sentenza impugnata abbia violato il dettato dell'art. 307 c.p.c. nella parte in cui ha ritenuto tempestiva la eccezione di estinzione del giudizio perché formulata alla prima udienza nella comparsa di costituzione senza valutare se, nel medesimo scritto difensivo, le parti convenute avessero proposto, prima dell'eccezione di estinzione del giudizio, altre istanze e/o difese.
Il motivo, e il relativo quesito di diritto, pur ammissibile perché investe la valutazione dell'intero comportamento difensivo della società opposta dopo la riassunzione del giudizio e interroga la Corte sulla necessità di valutare l'ordine di proposizione delle difese, deve considerarsi infondato.
La Corte calabrese ha chiaramente fondato la sua decisione sul rilievo della presenza dell'eccezione di estinzione nella comparsa di costituzione in riassunzione e sul richiamo di tale eccezione nelle difese svolte nella udienza fissata per la prosecuzione del giudizio. In tal modo la Corte territoriale ha pienamente assolto al suo compito di rilevare la tempestività dell'eccezione di estinzione. Nessun ulteriore controllo doveva compiere il giudice dell'appello e prima di lui quello di primo grado dato che la presenza dell'eccezione di estinzione, fra le difese svolte dalla società opposta immediatamente dopo l'atto di riassunzione, escludeva la necessità di qualsiasi indagine ulteriore sull'ordine logico in cui tali difese erano state svolte. La funzione della norma invocata dagli odierni ricorrenti è infatti quella di garantire un tempestivo e ordinato svolgimento del giudizio dopo l'evento interruttivo. Per altro verso è evidente che la spendita dell'eccezione di estinzione del giudizio unitamente ad altre difese relative al merito della causa non può che attribuire logicamente un ordine prioritario alla richiesta di esame da parte del giudice dell'eccezione di estinzione. Con il secondo motivo di ricorso si deduce omessa e/o insufficiente motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5).
I ricorrenti pongono alla Corte il seguente quesito di diritto: se la sentenza impugnata è viziata per omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Secondo i ricorrenti la Corte di appello, nel rigettare il motivo di gravame rappresentato dalla contestata tardività dell'eccezione di estinzione del giudizio, si è limitata ad affermare che l'eccezione era contenuta nella comparsa di costituzione senza valutare se essa eccezione è stata sollevata prima di ogni altra istanza e difesa, contenuta nel medesimo atto, nonostante gli appellanti avessero dedotto che Banca Intesa s.p.a. aveva chiesto la propria estromissione dal giudizio senza mai chiedere l'estinzione del giudizio medesimo e Intesa Gestione Crediti s.p.a. aveva chiesto e accettato l'estromissione di Banca Intesa per intervenuta cessione del credito, si era poi riportata ed aveva richiamato le precedenti deduzioni e difese di merito e ancora aveva richiesto la revoca del provvedimento del giudice prima di eccepire infine l'intervenuta estinzione del giudizio.
Le considerazioni svolte relativamente al primo motivo di ricorso fanno ritenere assorbito l'esame del secondo.
Il ricorso va pertanto respinto con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 2.300, di cui 200 per spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 novembre 2011. Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2012
Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it |