cassazione (ricorso per) - procedimento - fissazione dell'udienza - avviso -
Notificazione al ricorrente presso l'indirIz.. di posta elettronica indicato in ricorso - Necessità - Notificazione presso la cancelleria della Corte di cassazione - Validità - Esclusione - Fondamento.Cassazione Civile Sez. 6 - 2, Ordinanza interlocutoria n. 6752 del 18/03/2013
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Cassazione Civile Sez. 6 - 2, Ordinanza interlocutoria n. 6752 del 18/03/2013
In tema di giudizio per cassazione, a seguito delle modifiche dell'art. 366 cod. proc. civ. introdotte dall'art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, se il ricorrente ha indicato in ricorso l'indirIz.. di posta elettronica certificata, il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte e la relazione, di cui all'art. 380 bis, secondo comma, cod. proc. civ., devono essergli notificati a mezzo posta elettronica, ovvero, ove non sia possibile, a mezzo telefax, ai sensi dell'art. 136, terzo comma, cod. proc. civ., risultando dunque irrituale la notificazione fatta presso la cancelleria della Corte di cassazione.
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Cassazione Civile Sez. 6 - 2, Ordinanza interlocutoria n. 6752 del 18/03/2013
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
che il decreto di fissazione dell'udienza con la relazione del giudice relatore non è stato ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., all'avvocato del ricorrente;
che, infatti, decreto e relazione sono stati notificati presso la cancelleria della Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 2, ma nella specie la ricorrente aveva indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata come previsto dalla richiamata norma a seguito della modifica introdotta dalla L. n. 183 del 2011, art. 25;
ciò imponeva, a seguito della richiamata modifica normativa, la notifica a mezzo posta elettronica certificata o, nell'impossibilità di eseguire tale notifica, a mezzo fax ai sensi dell'art. 136 c.p.c., comma 3;
che pertanto il processo deve essere rinviato a nuovo ruolo per consentire la rituale notifica del decreto di fissazione dell'udienza con la relazione del consigliere relatore.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile, il 24 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2013
riferimenti normativi|blue
Cod. Proc. Civ. art. 136
Cod. Proc. Civ. art. 366
Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 2