Navigazione (disciplina amministrativa) - marittima ed interna - porti - enti portuali - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5139 del 09/03/2005
Consorzio autonomo del porto di Genova - Ente pubblico economico - Personale dipendente - Rapporti di lavoro - Natura privatistica - Conseguenze - Disposizioni regolamentari - Interpretazione del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Condizioni.
In tema di rapporti di lavoro presso enti portuali, l'art. 1 del R.D. 16 gennaio 1936, n. 801, così come modificato dall'art. 1 della legge 19 maggio 1975, n. 168 - secondo cui il consorzio autonomo del Porto di Genova è un ente pubblico economico - impone di ritenere che la predetta qualifica incida non solo sull'assetto strutturale ed organizzativo dell'ente, ma anche, ed immediatamente, sul regime sostanziale e processuale dei rapporti di lavoro del personale dipendente. Da tale qualifica ne consegue infatti la natura privatistica dei rapporti di lavoro del personale da esso dipendente e delle relative disposizioni regolamentari, la cui interpretazione è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e se immune da vizi logici. Quindi, il criterio per cui, ai fini dell'interpretazione di un negozio giuridico, può farsi riferimento ad un contratto relativo al medesimo oggetto successivamente intercorso tra le parti, è applicabile, oltre che in tema di interpretazione dei contratti collettivi, anche in tema di interpretazione dei regolamenti del personale di un ente pubblico economico, aventi anche essi natura negoziale.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5139 del 09/03/2005