Navigazione (disciplina amministrativa) - marittima ed interna - porti - enti portuali - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 12232 del 03/07/2004
Autorità portuali previste dalla legge n. 84 del 1994 - Natura di enti pubblici economici - Conseguenze - Commissario straordinario - Poteri ex art. 20 legge n. 84 del 1994 - Limiti.
In relazione alle autorità portuali di cui alla legge n. 84 del 1994, che rientrano nella categoria degli Enti Pubblici economici, (con incidenza di siffatta qualifica non solo sull'assetto economico e organizzativo dell'Ente, ma anche sul regime sostanziale e processuale dei rapporti di lavoro del personale dipendente, cui si applicano gli artt. 2093 cod. civ. e 409 n. 4 cod. proc. civ., avendo essi - ivi compreso il rapporto con il Segretario Generale - natura privatistica), l'art. 20 legge n. 84 citata prevede che il Commissario operante nella fase transitoria della successione delle autorità portuali alle organizzazioni preesistenti sostituisce (nei limiti dei poteri attribuitigli dal decreto di nomina) il Presidente e gli organi deliberanti delle organizzazioni portuali, non anche il Presidente e gli organi deliberanti delle autorità portuali istituiti con la stessa legge, con la conseguenza che il suddetto Commissario è sprovvisto dei poteri (espressamente attribuiti dall'art. 9 legge cit. al Comitato portuale) di approvare l'organico della Segreteria tecnico - operativa (alla quale, nella specie, era addetto il ricorrente).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 12232 del 03/07/2004