Distinzione dall'arbitrato obbligatorio.
Per stabilire il carattere differenziale tra arbitrato obbligatorio o necessario e giurisdizione speciale devesi avere riguardo alla scelta dei componenti del collegio giudicante: se tale scelta e rimessa alla libera volonta delle parti si ha l'arbitrato necessario; se essa e rimessa ad una pubblica autorita che non sia parte in causa, e senza ingerenza dei litiganti, si ha giurisdizione speciale. ( nella specie e stato ritenuto che l'art 24 del RD 15 ottobre 1925, n 2578, contenente Disposizioni sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie, prevede un arbitrato obbligatorio e non una giurisdizione speciale).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2630 del 07/08/1972