Religione culti e chiese - chiesa cattolica - città del vaticano - rapporti con lo stato - concordato (patti lateranensi) – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2166 del 31/01/2006
Beni di proprietà della Chiesa e degli enti ecclesiastici - Utilizzo "iure privatorum" - Soggezione alle limitazioni legali della proprietà - Sussistenza - Estensione alla disciplina delle immissioni ex art. 844 cod. civ. - Sussistenza - Rilevanza dell'art. 2 della legge n. 121 del 1985 - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Qualora sia in discussione la legittimità da parte della Chiesa e degli enti ecclesiastici dell'uso "iure privatorum" di beni soggetti, ex art. 831 cod. civ,. alle norme del codice civile -in quanto non diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano - la Chiesa e le sue istituzioni sono tenute all'osservanza, al pari degli altri soggetti giuridici, delle norme di relazione e quindi alle limitazioni del diritto di proprietà, fra le quali rientrano quelle previste dall'art. 844 cod. civ. essendo esse inidonee a dare luogo a quelle compressioni della libertà religiosa e delle connesse alte finalità che la norma concordataria di cui all'art. 2 delle legge n. 121 del 1985, in ottemperanza al dettato costituzionale, ha inteso tutelare, non avendo lo Stato rinunciato alla tutela di beni giuridici primari garantiti dalla Costituzione (artt. 42 e 32), quali il diritto di proprietà e quello alla salute. (Nella specie, è stata ritenuta applicabile la disciplina dettata dall'art. 844 cod. civ. alle immissioni sonore provocate dalle attività sportive praticate nel "campo giochi" di una parrocchia).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2166 del 31/01/2006