Destinazione di una chiesa e delle sue pertinenze all'esercizio pubblico del culto cattolico - costituzione di una servitù di uso pubblico in favore della comunità dei fedeli - esclusione - atti e comportamenti del parroco - irrilevanza.
La destinazione di una Chiesa e delle sue pertinenze all'Esercizio pubblico del culto cattolico non determina, in difetto di una previsione in tal senso tanto nell'ordinamento canonico quanto nello ordinamento italiano, la Costituzione di una servitù di uso pubblico in favore della comunità dei fedeli. Ne' una siffatta servitù può conseguire da Atti o comportamenti del parroco titolare del relativo beneficio ecclesiastico, o del suo vicario, in considerazione della Mancanza di un loro potere di creare diritti di uso o gestione del tempio a favore dei parrocchiani come singoli o come associati.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1034 del 08/02/1983