Danno da svalutazione monetaria - ammissibilità - condizioni.
La mora dell'amministrazione nel pagamento dell'indennità di requisizione comporta, vertendosi in tema di debito di valuta ed in applicazione dell'art. 1224 secondo comma cod. civ., il diritto del creditore di conseguire, oltre agli interessi, il riconoscimento del maggior danno dipendente dal ritardo nell'adempimento, ivi compreso quello derivante dalla sopravvenuta svalutazione monetaria, sempreché il relativo pregiudizio venga allegato e dimostrato, ovvero, in difetto di prove dirette, sia desumibile da fatti notori o da presunzioni.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 64 del 06/01/1983