Della moglie - residenza di lei dopo la separazione, l'annullamento o il divorzio - nuova disciplina conseguente alla riforma del diritto di famiglia.*
A seguito della nuova formulazione dell'art. 45 cod. civ. (art. 1 l. 19 maggio 1975 n. 151) la moglie oltre alla possibilità di avere un domicilio diverso da quello del marito, ha una residenza diversa da quella della famiglia, quando sia separata di fatto o legalmente o quando il matrimonio sia stato annullato o sciolto.*
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2223 del 14/04/1982